economia

Fine contratto e malattia: impatto sul diritto all'indennità di disoccupazione

A fronte di un termine di contratto o di un licenziamento durante un periodo di assenza per malattia comune o accidentale non lavorativa, sorge l’incertezza riguardo alle immediate entrate. La Legge Generale della Previdenza Sociale prevede un meccanismo intermedio tra l’inabilità temporanea e l’indennità di disoccupazione, garantendo alla persona lavoratrice la copertura economica durante il periodo di recupero.

Il meccanismo intermedio

Nonostante questa figura legale assicuri il pagamento della prestazione mentre persiste la bassa dopo la cessazione del contratto, la normativa avverte che questo periodo non è esente di ripercussioni dirette sui diritti economici e sulle prestazioni future del lavoratore.

Detrazione dal periodo di disoccupazione

Detrazione dal periodo di disoccupazione

Il tempo di bassa per inabilità temporanea viene dedotto dal periodo di disoccupazione accumulato, consumando giorni di diritto nonostante il lavoratore non stia ancora percependo la prestazione contributiva per disoccupazione in sé, ma riceve la pensione per invalidità. L’articolo 283 del Testo Unificato della Legge Generale della Previdenza Sociale specifica che, in caso di cessazione del contratto per motivi previsti dall’articolo 267 (come nel caso di licenziamento), il lavoratore passerà a ricevere l’aiuto per inabilità temporanea in un’ammontare identico a quello della prestazione per disoccupazione.

Differenza tra bassa comune e professionale

Differenza tra bassa comune e professionale

La normativa, tuttavia, genera spesso confusione tra i lavoratori, che pensano spesso che il periodo di disoccupazione non venga influenzato fino all’ottenimento dell’alta medica. In realtà, il tempo di bassa viene dedotto come consumato dal periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione. Se la bassa è dovuta a contingenti comuni (infortunio non lavorativo o malattia comune), il tempo trascorso dal licenziamento all’alta medica viene sottratto alla durata del periodo di disoccupazione. In caso di bassa per contingenti professionali (infortunio sul lavoro o malattia professionale), invece, non si deduce dal periodo di disoccupazione il tempo trascorso in stato di inabilità dopo la cessazione del contratto.